Disegno di Legge Zan. Oggetto e stato delle procedure approvative

Lo scorso 4 novembre la Camera dei Deputati ha approvato un Disegno di legge, segnato da numero 2005, che ha come relatore il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan. Il titolo del Ddl reca “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità” .
Affinché diventi legge a tutti gli effetti, lo stesso testo deve essere approvato dall’altro ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica.
L’approvazione, di per sé non agevole a causa del sistema del “bicameralismo perfetto”, secondo cui ogni ramo del Parlamento deve approvare lo stesso testo, votando la riapprovazione laddove subentrino modifiche, appare particolarmente tortuosa.
Al Senato il Ddl è rimasto bloccato in Commissione Giustizia, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, contrario al Ddl. Sempre al Senato, è stato presentato un altro Disegno di Legge (Ddl Ronzulli – Salvini), che Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia vorrebbero votare insieme al Ddl Zan e che non prevede nessuna protezione per le persone “transgender”.
Uno dei temi di maggiore contrasto tra le forze politica riguarda proprio quello della cosiddetta “identità di genere”, che il Ddl Zan definisce come “l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
I dieci articoli del Ddl sono fonte di acceso dibattito tra le parti politiche e sociali.
In sintesi, queste le modifiche di maggiore rilievo che si vorrebbero introdurre con una nuova legge.
Già il primo articolo suscita enormi perplessità interpretative ed applicative, proponendo definizioni fortemente contrastate di ciò che per legge si vorrebbe disciplinare.
Si stabilisce che per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “ genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “ orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Segue la modifica dell’attuale articolo 604 bis del Codice Penale, che oggi punisce “… chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il Ddl Zan aggiungerebbe al testo le parole: “…oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. ”
La seconda importante modifica riguarda la c.d. Legge Mancino (n. 205 del 25.06.1993 e che porta il nome dell’allora Ministro dell’Interno Nicola Mancino), che disciplina i reati d’odio e di incitamento all’odio. Il Ddl Zan ne estenderebbe l’applicazione anche ai crimini d’odio e di incitamento all’odio per i motivi già citati (sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità).
Le contrapposizioni maggiori vertono sull’art. 4 del Ddl Zan: “ Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti .”
Si accusa il rischio che, per quanto non venga ostacolata la libertà di espressione, la concreta punibilità opera in caso di “concreto pericolo” di azioni discriminatorie o violente, concetto molto vago ed indeterminato, lasciato alla mutevole e soggettiva interpretazione. Peraltro, in connessione con la nuova versione dell’articolo 604 bis Codice Penale, sarebbe punibile solo l’istigazione all’odio e non già la propaganda; sicché in concreto non sarebbe punibile la propaganda contro le persone della “comunità Lgbt+”, acronimo italiano di Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender.
Non da ultimo, l’art. 7 del Ddl Zan istituisce per il giorno del 17 Maggio, la “Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia.”
A fronte della particolare delicatezza e sensibilità degli argomenti, nel già fervente dibattito culturale delle ultime settimane, in occasione della manifestazioni in corso in favore dell’approvazione del Ddl, si è inserita una Nota Verbale con la quale la Segreteria di Stato del Vaticano, attraverso il proprio responsabile dei rapporti tra Stati, ha espresso riserve sul testo del Ddl, poiché “…alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato “.
La preoccupazione è quella di veder pregiudicata la libertà di organizzazione della Chiesa, sancita dagli accordi esistenti perché non prevederebbe la possibilità, per le scuole private cattoliche, di essere esentate dalle attività in previsione del 17 maggio.
Sullo sfondo, più in generale, la preoccupazione riguardante la libertà di pensiero e di espressione dei cattolici.
A seguito della Nota non si sono fatte attendere le reazioni da parte dei gruppi politici contrapposti, improvvisamente tutti forieri di buoni sentimenti che valgano a superare le contrapposizione ideologiche, dimentichi che già tempo fa la Conferenza Episcopale Italiana, per voce del suo presidente Gualtiero Bassetti, auspicava che la legge potesse “…essere fatta meglio perché dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi .”
L’importanza e delicatezza delle questioni oggetto di confronto esige che vengano trattate e discusse con particolare competenza da tutti i protagonisti del dibattito parlamentare. Tuttavia, è giusto che nel dibattito emergano, in modo qualificato, tutte le specificità culturali della nostra tradizione, nella quale il mondo cattolico è presente a pieno titolo.
Ad ognuno compete offrire il proprio contributo affinché il dibattito in corso si arricchisca della visione antropologica propria della Chiesa Cattolica, che sempre più spesso si vorrebbe soffocare in nome di una libertà che, non riconoscendo le libertà altrui, contraddice se stessa.
Pubblicato nella rivista bimestrale “Vivere In”, 3/2021, pag. 16 – 18








