Disuguaglianze successorie solo del passato?

Tra maggiorascato, fidecommesso e maso chiuso
La lettura di una ricerca documentale prodotta da Carlo De Luca, Masseria Lamafico (e non solo) in alcune carte notarili del’700 e dell’800 (testo completo al link https://www.polignanoamare.eu/files/DIORAMA-N.13BIS.pdf) ha occasionato lo studio del maggiorascato, istituto giuridico tardo medioevale (feudale) di diritto successorio, sviluppatosi nel diritto spagnolo, applicato in Italia tra il XVI e XIX secolo, in base al quale il figlio maschio maggiore ereditava tutto il patrimonio familiare. L’istituto, diffusosi soprattutto in presenza di contesti con forte tradizione aristocratica, aveva il precipuo fine di preservare l’integrità del patrimonio familiare attraverso la sua trasmissione all’interno della stessa famiglia, per generazioni, così evitandone la frammentazione tramite alienazioni o divisioni, peraltro incidendo anche sulle scelte di vita dei vari componenti. Aveva, dunque, una sua logica: la maggiore ricchezza era la terra la quale, se troppo frammentata, perde di valore. Così, al figlio maggiore, che era anche quello che prima degli altri era in grado di difendere il feudo e la proprietà, veniva attribuito potere e patrimonio familiare. Agli altri figli non residuava altro se non confidare in buoni matrimoni, darsi alle armi (la “cavalleria”) o al clero (la “monacazione”).

Spesso il maggiorascato si accompagnava al fidecommesso, già conosciuto nel diritto romano (incentrato sulla fides del testatore nel chiamato, cui veniva affidato il compito di preservare e restituire il patrimonio ad altro soggetto giuridico), che consentiva la designazione di una serie di eredi successivi al primo, in questo caso con lo scopo di garantire che la proprietà rimanesse all’interno della famiglia per più generazioni e limitandone la capacità di alienazione.
Attraverso questi istituti si permetteva, dunque, di salvaguardare sia il valore economico che quello simbolico dei beni ereditari, soprattutto in periodi storici caratterizzati da instabilità economica e sociale. Fino a quando, con l’Illuminismo e le riforme giuridiche del XVIII secolo, molti sistemi europei iniziarono a mettere in discussione il principio dell’indivisibilità del patrimonio. Solo in alcuni casi si ammetteva la possibilità delle sostituzioni fedecommesse come vincolo patrimoniale familiare limitatamente ad una sola generazione. Ma in linea di massima le riforme si concentrarono sul principio della libera circolazione degli asset ereditari, poiché maggiorascato e fidecommesso erano percepiti come un ostacolo a un’economia dinamica e al progresso sociale. La Francia rivoluzionaria fu uno dei primi Stati europei ad abolirli definitivamente stabilendo l’uguaglianza tra i coeredi e la possibilità per gli stessi di disporre liberamente dei beni. Il Code Civil, entrato in vigore il 1º gennaio 1804, conosciuto come Codice Napoleonico, decretò l’abolizione dei due istituti, stabilendo uguaglianza ereditaria per tutti i figli. L’articolo 896 sancì l’abolizione delle sostituzioni fedecommissarie, sanzionando con la nullità qualsiasi disposizione inter vivos e mortis causa che le avesse contenute.
Questo cambiamento giuridico rappresentò una vera e propria rivoluzione nel diritto successorio, in quanto garantiva a ciascun erede una quota equa dell’eredità, senza distinzione di sesso o di età. Era uno dei tanti modi per attuare i princìpi di eguaglianza e di libertà affermati dalla Rivoluzione. Il cambiamento liberò le proprietà dalla rigidità dei vincoli ereditari e promosse anche un nuovo approccio alla gestione del patrimonio, incentivando la distribuzione della ricchezza e il libero scambio.

Nelle cronache italiane del tempo emerge quello del poeta ed intellettuale Tommaso Crudeli (1702 -1745) come primo caso di rinuncia al maggiorasco a favore dei fratelli. Anche questa sua scelta antesignana, insieme ad altre liberali e libertarie, lo condusse dinanzi al Tribunale dell’Inquisizione di Firenze, che gli inflisse torture e danni fisici i cui postumi ne determinarono anticipatamente la morte durante gli arresti.
Con la Restaurazione del 1815 si cercò di tornare a una certa stabilità sociale e giuridica, riconoscendo nelle successioni la quota “legittima” da ripartire tra gli eredi in maniera uguale e senza distinzione di sesso ed età. Questo nuovo assetto prevedeva una quota “disponibile” che il testatore poteva gestire a suo piacimento e l’obbligo della collazione.
In Italia, con il Codice Civile Pisanelli del 1865, il primo promulgato dopo l’Unità, strutturato sulla base del Codice Napoleonico, furono abolite tutte le forme di maggiorascato e la possibilità di diseredare i figli, stabilendo l’uguaglianza tra tutti gli eredi, indipendentemente dal loro sesso, peraltro favorendo la libera circolazione della ricchezza. Permaneva, tuttavia, la possibilità di farne uso discrezionale, in modo che le famiglie interessate potessero utilizzare un mezzo per garantire un futuro economico alle figlie o per agevolarne il matrimonio. Sicché, nonostante le riforme in senso liberale ed egalitario, una reale ed effettiva parità tra i sessi è stata realizzata solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, addirittura dopo quasi trent’anni dalle declaratorie di uguaglianza proclamate dalla Costituzione.

Nonostante tutto, residua in Italia un istituto giuridico assimilabile al maggiorascato. Si tratta del maso chiuso, un istituto presente in Alto Adige, dove l’art. 11 della Legge Provinciale 28.11.2001, n. 17 stabiliva che il maso chiuso, finalizzato a preservare l’indivisibilità della proprietà agricola, potesse essere assegnato solo a un unico erede o legatario. L’annessione dell’Alto Adige all’Italia nel 1919 ne aveva inizialmente comportato l’abrogazione, in quanto considerato estraneo alla tradizione giuridica italiana. Tuttavia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguito del riconoscimento costituzionale dell’autonomia dell’Alto Adige, la legislazione teresiana tornò in vigore. La legge venne riformata, soprattutto per quanto riguarda la parità di trattamento degli eredi di sesso femminile e la tutela del coniuge superstite. Il risultato di questa riforma si tradusse nella previsione della Legge Provinciale citata.
Con la sentenza n. 15 del 9 febbraio 2021, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ordinamento dei “masi chiusi”, in particolare sulla disposizione (art. 18, c. 2), riguardante l’ordine di preferenza da seguire nella scelta dell’assuntore del maso chiuso nel caso di più coeredi: “Tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano.” (comma 2).
Il primo comma dell’articolo era già stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 193/2017, mentre il secondo (applicabile ratione temporis al procedimento il cui giudice propose la rimessione alla Corte) venne nuovamente fatto oggetto di compatibilità con l’art. 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la rilevanza dell’istituto in questione nel panorama altoatesino, ha rilevato che la tutela allo stesso accordata non giustifica “…qualsiasi deroga ai principi dell’ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell’istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.” Insomma, l’istituto del maggiorascato non è ritenuto dalla Corte elemento intangibile per l’individuazione dell’unico assuntore del maso, previsione peraltro superata dalla Legge Provinciale che, invece, prevede che “…nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza (…) quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.”

Quanto precisato dalla Corte Costituzionale conferma la circostanza che l’istituto del maggiorascato, in una sua moderna configurazione, sia riuscito a tradurre le finalità perseguite in criteri preferenziali di attribuzione del diritto di assunzione sulla base dell’effettivo attaccamento al maso e sulla competenza professionale nella gestione aziendale. Insomma, un nuovo e diverso criterio ritenuto idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali e con le peculiarità dell’istituto del maso chiuso, senza pregiudicarne l’indivisibilità.
La capacità di modernizzazione ed adattamento ai mutamenti sociali dell’istituto del maso chiuso – pur senza perdere le finalità dell’istituto medesimo – sono riscontrabili anche nella definitiva abrogazione dell’istituto del maggiorascato avvenuto nel 2010, dopo essere rimasto utilizzabile quale mero criterio preferenziale residuale nella Legge Provinciale del 2001.
È significativa il dispositivo della Corte Costituzione, che “… 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull’ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi).”
Quanto, invece, alla disciplina codicistica oggi vigente, l’articolo 692 del Codice Civile (sostituzione fedecommissaria) prevede che il fidecommesso sia consentito solo nei casi in cui l’istituito sia un interdetto, che può essere un figlio, un discendente o il coniuge del testatore. In questa situazione, il sostituito deve essere una persona o un ente che ha fornito assistenza all’interdetto medesimo sotto la supervisione del tutore. È, dunque, un meccanismo giuridico limitato a circostanze specifiche e a determinate categorie di individui, concepito per proteggere le persone che non sono in grado di gestire autonomamente il proprio patrimonio, assicurando loro un supporto attraverso il fidecommesso.
L’istituto, generalmente vietato, tranne per le eccezioni previste dalla legge, opera sotto specifiche condizioni: il testatore deve essere il genitore, un ascendente in linea retta o il coniuge dell’erede iniziale; l’erede deve essere un interdetto o un minore che, a causa della sua condizione di salute, è probabile che venga dichiarato interdetto. Inoltre, i sostituti possono essere solo quelle persone o enti che hanno prestato assistenza all’erede, e tale supporto deve iniziare dopo l’apertura della successione e deve essere continuativo.

Questa breve ricerca sul maggiorascato sembra condurre ad una conclusione.
Giova sempre ricordare come ciò che ognuno di noi produce in vita, azioni e pensieri, contribuisce a costituire esperienza comune che, nel tempo, diventa esperienza giuridica. Tutti i fenomeni giuridici originano e trovano fondamento nell’esperienza comune; fino a quando i contesti sociali, le relazioni umane, le complesse attività che ogni individuo realizza, inducono infine a cambiamenti. Sicché, provare ad incidere sul futuro compete comunque ad ognuno, secondo i limiti propri della civile convivenza. E l’uguaglianza che giustamente rivendichiamo va riconosciuta con reciprocità in ogni contesto sociale. Anche nel più comune e quotidiano familiare.
Fatta questa premessa, spiace dover prendere atto come, che piaccia o no, passa il tempo, scorrono gli anni ed i secoli e, tuttavia, nonostante l’abolizione legale dell’istituto giuridico del maggiorascato, sembra resistere una certa tendenza culturale e sociale, non sempre e non del tutto celata nelle nostre comunità: privilegiare il primogenito maschio nelle disposizioni di ultima volontà o comunque in certi comportamenti familiari. Una specie di tendenza rimasta latente nell’italico patrimonio genetico, pronta a ricomparire come qualche pisello delle ricerche di Gregor Mendel.

Quante generazioni ci vorranno perché certi retaggi sociali, fortemente maschilisti e patriarcali, spariscano per sempre, non è dato di sapere. Ma non possiamo che concludere augurandoci che accada presto, fiduciosi dell’evoluzione positiva della specie umana.
Tutte le ricerche di Carlo De Luca sono consultabili on line
https://www.polignanoamare.eu/carlo-de-luca.html
La prefazione al lavoro di Carlo De Luca,
“Masseria Lamafico (e non solo) in alcune carte notarili del’700 e dell’800”
si trova sul link che segue








