“Ius soli”, tra inesattezze e strumentalizzazioni

Il dibattito politico sul tema della cittadinanza e dello ius soli appare stucchevole, come accade ormai sempre più spesso. Si confonde tema e problematiche della immigrazione con il diritto di cittadinanza. Peraltro, circoscrivere la complessa questione con la frase ius soli appare riduttivo e fuorviante. La cosa più singolare è che si arriva addirittura a far riferimento a Roma, con le sue antiche regole e tradizioni, ritenuta aperta e tollerante rispetto alla chiusura delle polis greche.
Per quanto l’affermazione sia in parte corretta, non potrebbe dirsi altrettanto nel ritenere quella romana una società che oggi definiremmo multirazziale. Anzi, i riferimenti allo ius soli come espressione dell’apertura della civiltà romana nei confronti degli stranieri è del tutto errata. Come è errato riferirsi a Roma per giustificare la scelta politica oggetto dell’attuale dibattito.
A Roma la cittadinanza si acquistava iure sanguinis. Erano cittadini romani i figli procreati in un matrimonio legittimo. Dunque, prima di tutto i figli legittimi di un cittadino. Proprio per questo il matrimonium era, per Cicerone, principium urbis et quasi fundamentum rei publicae (De officiis, 1,17,54). Al di fuori, è certa solo la madre, quindi il neonato segue la sua condizione: schiavo, straniero o cittadino romano, a seconda che la madre abbia, al momento del parto, la condizione di schiava, straniera o cittadina. Si tratta della regola generale riportata nelle Istituzioni di Gaio (I sec. d.C.).
Parallelamente a questa regola, il diritto romano prevedeva la concessione della cittadinanza per meriti individuali di vario genere (come l’aver servito Roma militarmente o l’aver investito per edificare una casa), riconosciuti dal popolo riunito in assemblea (riconoscimento tramite lex ) oppure con un provvedimento del magistrato; in epoca più tarda, per volontà dell’imperatore (in ogni caso con provvedimento formale, constitutio).
Anche gli schiavi affrancati ottenevano lo stato di cittadini romani, per quanto la provenienza di loro da popolazioni straniere, con conseguenti problemi di ordine sociale, indusse all’adozione di leggi (Aelia Sentia e la Iunia Norbana, n el 19 d.C.) che concedevano allo schiavo manomesso solo lo status di peregrino (straniero) o di “latino”, con diritti limitati rispetto al civis romanus.
Con l’espansione territoriale e commerciale, la concessione della cittadinanza anche agli stranieri costituì da un canto un problema, da un canto una necessità . I popoli sottomessi mal sopportavano che fossero loro negati i privilegi prerogativa dei cittadini romani. Così quella della cittadinanza divenne strumento di controllo politico e di consolidamento del potere, ottenuta da quei popoli solo a seguito di tensioni e conflitti. Fu così che la lex Calpurnia dell’89 a.C. la concesse ai militari, appartenenti a civitates foederate, che avevano servito Roma; la Lex Plautia Papiria (sempre nell’89 a.C.) la estese a tutti i popoli italici a sud del Po; la lex Iulia del 90 a.C. la concesse a Latini e Italici rimasti leali a Roma; beneficio poi concesso (49 a.C.) alla Gallia Cisalpina con la Lex Roscia .
La Constitutio Antoniniana dell’imperatore Antonino Caracalla (212 d.C.) fu solo l’ultimo passo di questo sviluppo politico delle concessioni, parallelo anche allo svuotamento della condizione privilegiata del cittadino romano. In realtà il provvedimento era finalizzato ad unificare lo status di tutti gli abitanti dell’impero nella condizione di sudditi, membri non più di una comunità politica organizzata sulla base di una relativa partecipazione (con i conseguenti vantaggi sul piano pubblico), ma di uno Stato sempre più assolutista, dove il potere era interamente concentrato nelle mani del sovrano e del suo ceto burocratico, sintomo evidente del processo di decadenza dell’Impero ormai in corso.
Si trattò, dunque, di un provvedimento dettato prevalentemente da motivazioni economiche e fiscali, valido, in ogni caso, per coloro che fossero già presenti all’interno dei confini dell’Impero. In sostanza, una sorta di sanatoria.
Il diritto romano, dunque, non conosce la dicotomia tra ius soli e ius sanguinis, sicuramente estranea alla compilazione giustinianea ed alla tradizione medioevale, saldamente ancorate solo alla nozione di ius sanguinis, per quanto la nomenclatura non appaia negli scritti dei giuristi prima del XII secolo, nonostante trovasse i propri precedenti storici nella disciplina della filiazione legittima del diritto romano più antico. La dicotomia comparve soltanto negli scritti dei giuristi d’età intermedia a partire dal XII secolo, per essere poi compiutamente definita, quasi duecento anni più tardi, da Bartolo di Sassoferrato e da Baldo degli Ubaldi.
La genesi della nozione di ius soli, come oggi la si vorrebbe intendere, ha origine nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui diritti sovrani dei Principi tra XVI e XVIII secolo.
In fondo, nel dibattito politico in corso sullo ius soli il concetto di cittadinanza credo interessi a pochi, tutti presi e condizionati, nell’esprimere opinioni, dal tema della immigrazione, con ciò trascurando le pur indirette problematiche demografiche, del mercato del lavoro e dello stato sociale, delle relazioni internazionali. Credo addirittura che pochi cittadini italiani ne conoscano le implicazioni giuridiche dirette, probabilmente condizionati – e sostanzialmente interessati – dal solo aspetto fisiologico, cioè nel ritenere la cittadinanza, in concreto, indicazione di una appartenenza fin dalla nascita.
Tuttavia, in termini di concreta applicabilità di regole giuridiche dirette, stabilire chi appartenga ad un gruppo per nascita e chi vi appartenga per effetto di forme di accoglienza ha enorme importanza.
Stabilire chi appartenga ad un gruppo è essenziale per l’esistenza stessa di regole che disciplinino quel gruppo. Così non ci può essere un diritto di famiglia se non si disciplina l’appartenenza alla famiglia; se non si stabilisce previamente chi siano i coniugi, chi siano i figli, ed ancora oltre, quali siano i gradi di parentela con avi e discendenti; se non si fissano regole per cui ciascuno venga ritenuto componente della famiglia e soggetto al diritto. Se non si stabilisce tutto questo, non si potranno disciplinare rapporti ed istituti giuridici familiari, sia inter vivos che mortis causa.
In poche parole, senza una chiara nozione sociale di famiglia non potrebbe esserci diritto di famiglia .
Ecco la vera questione su cui dibattere. Premesso che si può parlare di cittadinanza solo in presenza di uno gruppo che è lo Stato e che, a conseguenza, lo Stato si pone il problema del se e del come accogliere o escludere componenti nel gruppo, il tema del confronto politico sulla questione non può prescindere dalla crisi, nell’attuale esperienza, non solo europea, della distinzione tradizionale tra “cittadino” e “straniero”. L’osservazione è doverosa, come altrettanto doveroso è ricordare, a tutti quelli che ritengono oggi di riferirsi (sbagliando) ad un modello di cittadinanza romana, che proprio a Roma esistevano una serie di situazioni intermedie di cui lo straniero poteva beneficiare, pur rimanendo privo di cittadinanza. I romani conoscevano l’istituto della clientela , cioò dello straniero cliente del capo di una gens e da cui riceve protezione giuridica. Conoscevano la possibilità di concedere agli stranieri l’ hospitium, grazie al quale l’ospite (hostis) non è uno straniero qualsiasi, ma il peregrinus , lo straniero a cui vengono offerti diritti, condizioni giuridiche di tutela. Con enormi differenze tra il peregrinus, che occasionalmente risiede a Roma ed entra in relazione con romani, e l’ hospes , che invece viene accolto dalla comunità romana e viene accolto a condizione di privata reciprocità, come un dono, come un primo passo di un sinallagma sociale il cui secondo passo è la garanzia che il romano che ospita sarà trattato in pari modo dallo straniero ospitato e nel suo paese.
Insomma, sarebbe bene ricordare che Roma disciplinava diverse categorie: cittadino, straniero, stato, dono. Un sistema giuridico multiforme, quello dell’accoglienza, che con il tema della integrazione non ha niente a che fare. Il romano è romano, lo straniero è straniero. E quando a Roma si sviluppa l’istituto dell’ hospitium publicum nasce un fenomeno completamente differente. Caracalla, con la sua Constitutio consegna l’impero ad un regime giuridico di parificazione che stravolge l’istituto dell’ hospitium; lo fa divenire un fatto politico, un riconoscimento forzato dall’interesse pubblico.
Ci siamo. Qual è, oggi, l’interesse pubblico da tutelare? E con quali modalità, termini e condizioni? Vi sono stati che utilizzano la regola dello ius soli in maniera incondizionata, altri che in via eccezionale lo condizionano. Forse converrebbe avvedersi responsabilmente delle mutate condizioni sociali e, pur confermando nel nostro ordinamento la regola generale dello ius sanguinis, spostare il dibattito politico su modalità, termini e condizioni di concessione della cittadinanza in base allo ius soli. Tutto il resto sono chiacchiere da becera propaganda elettorale. Stucchevole, appunto, come scrivevo all’inizio; molto populistica, come al solito, ma molto poco saggia e produttiva.








