La maternità surrogata è reato universale

Lo scorso 16 Ottobre il Senato ha approvato definitivamente la legge per rendere la gestazione per altri (GPA), meglio conosciuta come maternità surrogata, un “reato universale”.
La gestazione per altri è la pratica della fecondazione avvenuta tra un ovocita di una donatrice anonima e i gameti di uno dei due interessati, con successivo impianto dell’embrione fecondato nell’utero di una diversa donna, non anonima, che porta a termine la gravidanza fino al parto. Può essere surrogata sia la sola gestazione (con l’aspirante madre che produce l’ovocita che, una volta fecondato, viene impiantato nell’utero di un’altra donna, gestante) sia il concepito e la gestazione (con l’aspirante madre che demanda ad un’altra sia la produzione di ovociti che la gestazione).
Questa pratica era già vietata in Italia dalla legge n. 40 del 2004 sulla procreazione assistita, che sanziona chiunque sia coinvolto nella commercializzazione di gameti o embrioni, o partecipi alla pratica della gestazione per conto di terzi, con pene che vanno dalla reclusione da tre mesi a due anni e una multa da 600mila euro fino a un milione di euro (art. 12, 6°c.).
La normativa, dunque, già qualificava la maternità surrogata come reato. L’elemento di novità è, adesso, la estensione extraterritoriale del reato, che consentirà l’applicazione (e, dunque, la contestazione del reato) anche laddove la maternità surrogata venga praticata all’estero.
Era, infatti, nota la prassi, a fronte del divieto della legge italiana, di eluderlo ricorrendo alla maternità surrogata all’estero, in altri paesi dove è consentita. Con successive ripercussioni riguardante la trascrizione in Itali, nei registri anagrafici, degli atti di nascita redatti all’estero, rifiuti variamente motivati e ricorsi giurisdizionali.
La scopo della novella legislativa è di impedire questa prassi: chi lo facesse, al rientro in Italia rischierebbe un processo penale. Si vorrebbe così scoraggiare quello che è stato chiamato turismo procreativo verso paesi dove la maternità surrogata è praticata e non vietata, attraverso la minaccia di pene severe sia per chi commissiona la maternità surrogata che eventuali intermediari, cliniche comprese.
La nuova previsione normativa prova anche a non pregiudicare i diritti del minore: il divieto della maternità surrogata non impedisce la regolarizzazione della nascita con la registrazione all’anagrafe. Come sempre, la tutela dei diritti del minore è l’aspetto più delicato.
La problematica era già stata affrontata nelle Aule di Giustizia.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente censurato la pratica della maternità surrogata, anche laddove eseguita a titolo gratuito, in quanto “…offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane…” (indicazione delle Sezioni Unite, n. 12193/2019, con ultima applicazione confermativa con la sentenza n. 26967/2023 e conferma della Sezioni Unite con la sentenza n. 8162/2023).
La Corte Costituzionale, a sua volta, aveva sottolineato la necessità di interventi normativi per scoraggiare la pratica della maternità surrogata e proteggere i diritti dei minori nati attraverso questa pratica (sentenze nn. 32/2021 e 33/2021).
A sua volta la Corte Europea dei Diritti dell’uomo (sentenza del 31.08.2023 sul caso n. 47196/2021), investita a seguito della difficoltà di trascrizione in Italia delle nascite avvenute all’estero attraverso la maternità surrogata, aveva precisato come il diritto alla vita privata e familiare non implicasse necessariamente il riconoscimento automatico degli atti (di nascita) redatti all’estero.

Inutile prendersi in giro. Quella della maturità surrogata è una pratica che, rendendo commerciabili, con tanto di contratto, gameti, ovociti o embrioni, lede profondamente la dignità della persona. Al netto di ogni distinzione e precisazione, si tratta – nella cruda e pratica sostanza – di una compravendita di bambini e comunque di una mercificazione della vita.
Rimane peraltro incomprensibile come i favorevoli alla maternità surrogata sottovalutino e trascurino le trasformazioni del corpo della donna nel periodo di gestazione e, soprattutto, il legame intimo, pressoché esclusivo, che si crea tra gestante e nascituro. Anche a livello psicologico, oltre che fisiologico. Sovviene il ragionevole dubbio che lo si faccia consapevolmente, cioè con atteggiamento di assoluta indifferenza rispetto al miracolo della vita, regredendo il corpo della donna ad una specie di meccanica incubatrice.
E proprio non si comprende come, laddove vi sia desiderio di genitorialità, non si proceda attraverso l’adozione, vero strumento che consente a minori in condizioni difficili la nuova opportunità di crescita felice all’interno di una coppia altrettanto sfortunata a causa dell’infertilità.
Ecco il punto. A quanti sta realmente a cuore, genitori, associazioni, giudici, medici, apparati vari, la tutela dei nascituri e dei minori, ben oltre le dichiarazioni di principio? E la tutela di nascituri e minori, non dovrebbe comportare una netta chiusura a pratiche disumanizzanti, piuttosto che costringere lo Stato a rimediare accettando qualcosa che ha ritenuto di vietare, cioè accettando la logica del “fatto compiuto”? Certo, occorre individuare le soluzioni perché i bambini nati (illecitamente) attraverso questa logica non ne subiscano le conseguenze; tuttavia, esprimersi negativamente (e condannare) coloro i quali quell’atto hanno compiuto appare decisamente ragionevole.
Salvo che non si voglia aderire alla pericolosa logica del “tutto è lecito” o al falso mito della assolutizzante propria libertà.
(pubblicato nella rivista “Vivere In”, 5 2024, pagg. 20 – 22)
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