Per chi volesse provare a capire…

Da diverse settimane assistiamo a scontri senza esclusioni di colpi tra tifoserie avverse. Non per le solite rivalità calcistiche – già di per sé deprecabili – ma per gli argomenti positivi o negativi circa la riforma costituzionale sul tema della “giustizia”. Quel ch’è peggio, a parteggiare non sono solo politici e relativi sostenitori, spesso per niente informati, ma anche magistrati ed avvocati; anche tra questi – in verità – la disinformazione non è affatto rara.
Di tutto si parla, tranne che dei contenuti della riforma. Con argomenti spesso banali che proprio non si capisce da quale testo della riforma provengano. Pochi i confronti, sereni ed espositivi delle due alternative, tra sostenitori del SI e sostenitori del NO. Nella maggior parte dei casi si assiste ad anomali soliloqui degli uni e degli altri, ciascuno a sostegno delle proprie ragioni, senza alcun confronto. Che senso abbia parlare ai propri sostenitori, a chi già la pensa in una certa maniera, piuttosto che provare a contrastare dialetticamente l’altrui opinione, proprio resta un mistero. Sicché, pur variamente sollecitato, ho personalmente lesinato ogni invito.
Che già inquadrare il tema come “referendum sulla giustizia” è sbagliato. Perché non si tratta di una riforma su una non meglio precisata “giustizia”, ma si tratta di scegliere (con una croce sul SI oppure sul NO) sull’approvazione della revisione di alcuni articoli della Costituzione (art. 87, comma 10; art. 102, comma 1; art. 104; art. 105; art. 106, comma 3; art. 107, comma 1; art. 110), revisione già approvata dal Parlamento e pubblicata (in G.U. del 30.10.2025) con il titolo completo di “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Per cui prima di tutto dovremmo provare a capire brevemente in cosa consista la riforma.
In breve, si tratta dell riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, organo costituzionale di autogoverno della magistratura, riforma che ridisegna i meccanismi di governo e ne distingue i percorsi professionali.
L’aspetto principale è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Questi ultimi – per semplificare per i non tecnici – sono i pubblici ministeri. La riforma interviene sulla organizzazione interna della magistratura e sui meccanismi di autogoverno. Vengono previsti due Consigli Superiori distinti, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Entrambi mantengono una composizione a prevalenza “togata” (i magistrati vincitori di specifico pubblico concorso), analoga a quella attuale, ma operano separatamente. Viene inoltre introdotta una Corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Anche questo organo è composto in prevalenza da magistrati, ma si distingue dai Consigli Superiori, che non svolgeranno più (come, oggi, l’unico Consiglio esistente) funzioni disciplinari, riservando la loro competenza solo sul governo delle carriere.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda le modalità di selezione dei componenti degli organi di autogoverno. La riforma prevede il ricorso al sorteggio in sostituzione del tradizionale sistema fondato sul voto tra i magistrati, con l’obiettivo dichiarato di incidere sulle dinamiche associative e sul ruolo delle correnti all’interno della magistratura.
Votare SÌ significa confermare questa riforma costituzionale e consentirne l’entrata in vigore; votare NO comporta il mantenimento dell’assetto costituzionale vigente. È un referendum di tipo confermativo, per il quale non è previsto il quorum di partecipazione a fini di validità.
Se questo riassunto della riforma, semplice e breve, vi ha aiutato a capire, potete evitare di leggere tutto il resto. Fermatevi qui; così poi non vi lamentate della eccessiva lunghezza di questo articolo. Se vi va di approfondire, proseguite…

Il referendum di revisione costituzionale
Il referendum di revisione costituzionale è uno strumento previsto dall’articolo 138 della Costituzione. A differenza del referendum abrogativo, che ha lo scopo di eliminare una legge ordinaria già in vigore, il referendum costituzionale ha una funzione confermativa: serve a stabilire se una legge di revisione della Costituzione, già approvata dal Parlamento, debba entrare definitivamente in vigore oppure no.
Si fa ricorso a questo tipo di referendum quando, nel corso dell’iter parlamentare, la legge costituzionale non è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna Camera. In questa ipotesi, la Costituzione affida agli elettori la decisione finale, rafforzando il ruolo dei cittadini nelle scelte che incidono sull’equilibrio dei poteri dello Stato. Il referendum non consente di modificare il testo della riforma: l’elettore è chiamato solo a pronunciarsi sull’intero impianto normativo così come approvato dal Parlamento. Con un Si o con un NO.
Le modifiche della Costituzione introdotte con la riforma
Art. 87. Si conferma che il Presidente della Repubblica, che oggi presiede l’unico CSM esistente, presieda sia il CSM giudicante sia il CSM requirente, i due nuovi organi che sostituiranno l’attuale.
Art. 102. Il primo comma viene integrato stabilendo che le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. In questo modo la divisione delle carriere diventa un principio costituzionale.
Art. 104. Viene modificato il sistema di selezione dei componenti dei CSM. I componenti dei due Consigli, uno per i giudici l’altro per i PM, non vengono più eletti, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle magistrature.
Art. 105. Introduce l’Alta Corte Disciplinare, un organo composto da 15 membri in parte “laici” e in parte magistrati, selezionati tramite nomina e sorteggio.
Art. 106. Viene ampliato il terzo comma prevedendo la possibilità di nomina come giudici di Cassazione, oltre a professori e avvocati, anche di magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.
Art. 107. Viene previsto che le decisioni su trasferimenti o sospensioni dei magistrati spettino al rispettivo Consiglio, cioè quello della carriera di appartenenza.
Art. 110. Si precisa che il Ministro della Giustizia, a fini di organizzazione funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, debba coordinarsi con “ciascun” Consiglio superiore.







Una riforma attesa da anni
Da diversi anni si discute sulla possibile revisione del funzionamento del CSM, organo di autogoverno della magistratura. Il dibattito, politico e giuridico, riguarda da sempre la capacità del CSM di garantire non solo l’indipendenza formale, ma anche una gestione come equilibrata e trasparente delle carriere e delle nomine dei magistrati.
Con la riforma si intervenire sulla rappresentanza e sull’organizzazione interna del CSM separando le carriere dei magistrati, separazione che viene proposta come strumento per rendere più chiara la distinzione delle funzioni e per ridurre il rischio di sovrapposizioni, tenendo ben distinti i ruoli nel processo.
Separazione delle carriere e autogoverno della magistratura
Uno dei punti più delicati della riforma riguarda il rapporto tra separazione delle carriere e autogoverno della magistratura.
Leggendo il testo, non vi è un solo riferimento o dato, letterale o logico, che consenta di dubitare sull’autonomia dell’ordine giudiziario, che resta garantita dalla Costituzione. Giudici e pubblici ministeri continuano a essere soggetti soltanto alla legge e non vengono posti in alcun rapporto di dipendenza dall’esecutivo o da altri poteri dello Stato.
La novità principale riguarda, invece, l’organizzazione interna dell’autogoverno. Con la riforma, ciascuna carriera dispone di un proprio Consiglio Superiore, competente a gestire gli aspetti fondamentali della vita professionale dei magistrati. Questa scelta mira a rendere più netta la distinzione dei percorsi e a rafforzare l’autonomia reciproca tra funzione giudicante e funzione requirente. Il Presidente della Repubblica mantiene un ruolo di garanzia, assicurando continuità e equilibrio istituzionale nel nuovo assetto.
Un tema spesso richiamato nel dibattito è quello del passaggio di carriera. Anche prima della riforma, tale possibilità era già sottoposta a limiti stringenti e risultava poco frequente nella pratica. La separazione delle carriere interviene quindi su un ambito che presentava già confini ben definiti, rendendo definitiva una distinzione che, di fatto, era in larga misura già operativa. In questo senso, il referendum non contrappone autonomia e controllo, ma propone un diverso modello di organizzazione interna.

Il tema del sorteggio negli organi di autogoverno
Nel dibattito pubblico sulla riforma, il tema del sorteggio è considerato da molti osservatori il profilo più innovativo e, allo stesso tempo, più controverso. Il ricorso al sorteggio è considerato un passaggio particolarmente significativo perché incide su un sistema di autogoverno tradizionalmente fondato sul voto e sulla rappresentanza organizzata, mettendo in discussione il ruolo svolto dalle “correnti” nella selezione degli organi di governo della magistratura.
La riforma non modifica la composizione complessiva degli organi di autogoverno sotto il profilo del peso della magistratura: la componente togata resta largamente prevalente, secondo percentuali analoghe a quelle già previste dall’assetto attuale. La discussione riguarda quindi non l’autonomia o la composizione dell’organo, ma le modalità di selezione dei suoi componenti.
L’obiettivo dichiarato del legislatore con il sorteggio dei componenti è quello di ridurre il peso delle dinamiche associative e delle appartenenze organizzate, che nel tempo hanno assunto un ruolo significativo nella gestione delle carriere e delle nomine.
Il sorteggio viene presentato come uno strumento idoneo a spezzare assetti consolidati e a favorire una maggiore neutralità degli organi di governo interno. In questa prospettiva, la selezione casuale dei componenti dovrebbe limitare la formazione di equilibri stabili e ridurre il rischio che le decisioni siano influenzate da logiche di appartenenza. È una scelta che non riguarda soltanto il rapporto tra giudici e pubblici ministeri, ma il modello complessivo di autogoverno che si intende adottare per il futuro.
Al tempo stesso, il ricorso al sorteggio solleva interrogativi rilevanti. La riduzione della componente elettiva comporta una diversa concezione della rappresentanza e pone il tema della responsabilità e della competenza degli organi così composti. Il referendum, sotto questo profilo, non chiama a pronunciarsi solo sulla separazione delle carriere, ma anche su un modo nuovo di intendere l’autogoverno della magistratura. È su questo punto che si concentra una parte significativa del confronto, poiché la scelta tra elezione e sorteggio riflette visioni diverse del rapporto tra autonomia, partecipazione e fiducia istituzionale.
La Corte disciplinare e il nuovo sistema dei procedimenti disciplinari
Un ulteriore elemento centrale della riforma sottoposta a referendum riguarda il sistema dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Il testo approvato dal Parlamento prevede l’istituzione di una Corte disciplinare di rango costituzionale, chiamata a esercitare la giurisdizione disciplinare sia nei confronti dei magistrati giudicanti sia di quelli requirenti.
Con questa scelta la funzione disciplinare viene sottratta agli organi di autogoverno e affidata a un organo distinto, dotato di una propria composizione e di specifiche garanzie di indipendenza. L’obiettivo dichiarato è quello di separare in modo più netto il governo delle carriere dalla valutazione delle responsabilità disciplinari, evitando sovrapposizioni tra funzioni amministrative e funzioni giurisdizionali.
La Corte disciplinare è composta in parte da magistrati e in parte da giuristi esterni, secondo criteri stabiliti dalla legge costituzionale, e opera come giudice specializzato in materia disciplinare. Anche in questo caso, la riforma non incide sull’autonomia della magistratura nel suo complesso, ma introduce un modello organizzativo diverso, nel quale la responsabilità disciplinare è affidata a un organo separato rispetto a quelli deputati alla gestione delle carriere.
Nel dibattito referendario, questo aspetto viene talvolta affiancato al tema della separazione delle carriere e del sorteggio, poiché contribuisce a ridefinire l’equilibrio complessivo del sistema. È per questa ragione che alcuni commentatori evidenziano come la riforma incide sul modo in cui lo Stato intende organizzare il controllo disciplinare sulla magistratura, pur mantenendo le garanzie di indipendenza previste dalla Costituzione.
Le ragioni di chi vota SÌ
Nel referendum sulla separazione delle carriere, le posizioni favorevoli alla riforma si fondano principalmente sull’esigenza di rendere più netta la distinzione tra chi esercita la funzione giudicante e chi svolge la funzione requirente. Secondo questa impostazione, la separazione dei percorsi professionali e degli organi di autogoverno contribuisce a rafforzare la percezione di imparzialità del giudice, rendendo più chiaro il suo ruolo di soggetto terzo rispetto all’accusa.
Un ulteriore argomento a sostegno del voto favorevole riguarda l’organizzazione interna della magistratura. La previsione di Consigli Superiori separati è vista come una soluzione idonea a garantire una maggiore autonomia reciproca tra le due carriere, evitando interferenze e sovrapposizioni nella gestione delle nomine e delle progressioni professionali. In questa prospettiva, la riforma non viene letta come una limitazione dell’indipendenza della magistratura, ma come una sua riorganizzazione, coerente con i principi costituzionali.
Particolare rilievo assume anche il tema del sorteggio. Chi sostiene il SÌ ritiene che questo meccanismo possa contribuire a ridurre il peso delle dinamiche associative e a rafforzare la fiducia nel sistema di autogoverno. Il sorteggio viene quindi interpretato come uno strumento di riequilibrio, volto a rendere le decisioni meno condizionate da appartenenze organizzate e più orientate a criteri di neutralità. Nel complesso, le ragioni del voto favorevole si concentrano sull’idea che la riforma possa rendere il sistema giudiziario più chiaro nella distribuzione dei ruoli e più trasparente nei meccanismi di governo interno.
Le ragioni di chi vota NO
Accanto alle posizioni favorevoli, il dibattito sul referendum vede anche argomentazioni contrarie alla riforma. Chi si orienta per il voto negativo esprime innanzitutto la preoccupazione che la separazione delle carriere possa indebolire l’unità della magistratura, tradizionalmente concepita come un unico ordine autonomo e indipendente. Secondo questa visione, la distinzione formale delle carriere rischia di accentuare una frammentazione interna, con possibili effetti sull’equilibrio complessivo del sistema.
Un altro profilo critico riguarda il ruolo del pubblico ministero. Alcuni temono che una carriera requirente completamente separata possa, nel lungo periodo, risultare più esposta a pressioni esterne o meno tutelata rispetto all’attuale assetto. In questa prospettiva, l’unità dell’ordine giudiziario viene vista come una garanzia ulteriore di indipendenza, soprattutto per chi esercita l’azione penale.
Anche il ricorso al sorteggio è oggetto di valutazioni critiche. La riduzione della componente elettiva viene considerata, da alcuni, un limite alla rappresentatività degli organi di autogoverno e alla possibilità per i magistrati di scegliere i propri rappresentanti. Secondo questa impostazione, le criticità emerse nel funzionamento del sistema potrebbero essere affrontate attraverso correttivi mirati, senza ricorrere a una revisione così profonda dell’assetto costituzionale. Il voto contrario, in sintesi, esprime la preferenza per il mantenimento del modello attuale, ritenuto ancora idoneo a garantire autonomia e indipendenza, pur con la necessità di eventuali interventi di riforma.

Il dibattito pubblico
Nel dibattito pubblico si prospettano due visioni della magistratura.
Da un lato, tra i sostenitori del SI, viene spesso richiamata l’esigenza di rendere più chiara la distinzione dei ruoli nel processo penale, rafforzando la percezione di terzietà del giudice e di equilibrio e pariteticità tra accusa e difesa. In questa prospettiva, la separazione delle carriere e la riorganizzazione dell’autogoverno sono viste come strumenti idonei a migliorare la trasparenza del sistema, senza incidere sull’indipendenza esterna della magistratura.
Un ulteriore elemento valutato positivamente riguarda il tentativo di intervenire sui meccanismi di funzionamento degli organi di governo interno. L’introduzione del sorteggio viene interpretata, dai sostenitori della riforma, come una risposta a criticità emerse nel tempo e come un modo per ridurre il peso delle dinamiche associative. Anche l’istituzione della Corte disciplinare è letta come un rafforzamento delle garanzie di imparzialità e uniformità nella gestione delle responsabilità disciplinari.
Dall’altro lato, le perplessità dei sostenitori del NO si concentrano soprattutto sull’impatto sistemico della riforma. Alcuni osservatori temono che la separazione delle carriere possa accentuare una frammentazione interna della magistratura, con possibili difficoltà di coordinamento tra funzioni giudicanti e requirenti. Altri sottolineano che il sorteggio, pur riducendo il peso delle correnti, comporta una riduzione della scelta elettiva e solleva interrogativi sulla rappresentatività degli organi di autogoverno.
Il confronto resta quindi aperto e riguarda non solo il merito delle singole soluzioni, ma la visione complessiva dell’assetto della giustizia.
Se vince il SÌ
Se dovesse prevalere il SÌ, la legge costituzionale approvata dal Parlamento entrerà definitivamente in vigore. Ciò comporterà l’attuazione delle modifiche previste in materia di ordinamento giudiziario, con la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, l’istituzione di organi di autogoverno distinti e della Corte disciplinare di rango costituzionale. L’entrata in vigore della riforma non sarà immediata in tutti i suoi aspetti, perché sarà necessario adottare le leggi ordinarie di attuazione previste dal testo costituzionale.
In questa fase, il legislatore dovrà disciplinare in modo dettagliato il funzionamento dei nuovi Consigli Superiori, le modalità di selezione dei componenti, anche attraverso il sorteggio, e l’organizzazione della Corte disciplinare. Fino all’adozione di queste norme di dettaglio, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti, così da garantire la continuità dell’attività giudiziaria. Il voto favorevole, quindi, non produce effetti immediati sullo svolgimento dei processi, ma avvia un percorso di riorganizzazione istituzionale.
Dal punto di vista sistemico, la vittoria del SÌ segnerà una scelta chiara a favore del nuovo modello delineato dal Parlamento. Sarà poi compito delle leggi di attuazione e della prassi applicativa verificare in che misura la riforma inciderà sull’equilibrio tra le funzioni e sul funzionamento complessivo del sistema giudiziario.
Se vince il NO
Se dovesse prevalere il NO, la legge costituzionale sottoposta a voto non entrerà in vigore. L’esito negativo comporterà quindi il mantenimento dell’assetto costituzionale precedente, fondato su un’unica magistratura con funzioni giudicanti e requirenti inserite nel medesimo ordine e sottoposte a un unico Consiglio Superiore della Magistratura. La riforma approvata dal Parlamento resterà priva di effetti giuridici e non produrrà alcuna modifica all’organizzazione attuale.
La vittoria del NO non determinerà, tuttavia, una “cristallizzazione” definitiva del sistema. Il Parlamento conserverà la possibilità di intervenire sull’ordinamento giudiziario attraverso leggi ordinarie, nei limiti consentiti dalla Costituzione vigente, ad esempio in materia di organizzazione degli uffici, procedimenti disciplinari o funzionamento del CSM. Qualsiasi nuova ipotesi di separazione delle carriere di rango costituzionale richiederebbe invece l’avvio di un nuovo procedimento di revisione costituzionale, con tempi e modalità analoghi a quelli già seguiti.
Dal punto di vista istituzionale e politico, un esito negativo del referendum rappresenterebbe un segnale chiaro di preferenza per il modello attuale di magistratura unitaria. Il dibattito sulla separazione delle carriere e sui meccanismi di autogoverno non verrebbe necessariamente chiuso, ma dovrebbe confrontarsi con la volontà espressa dal corpo elettorale. In questo senso, il NO non elimina il tema dal confronto pubblico, ma ne ridefinisce i confini, rimettendo al legislatore ordinario e al dibattito politico il compito di eventuali interventi futuri.

Conclusioni
I cittadini sono chiamati a pronunciarsi su una riforma costituzionale che non interviene sull’autonomia esterna della magistratura, ma ne ridefinisce l’organizzazione interna, introducendo la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti e modificando i meccanismi di autogoverno. Il voto non riguarda singole misure isolate, ma un impianto complessivo che incide su ruoli, assetti istituzionali e modalità di governo della magistratura.
Comprendere che si tratta di un referendum confermativo è essenziale per valutare correttamente il significato del voto. Il SÌ comporta l’entrata in vigore della riforma così come approvata dal Parlamento; il NO determina il mantenimento dell’assetto costituzionale vigente. Non sono previste soluzioni intermedie né quorum di partecipazione: l’esito dipenderà esclusivamente dalla maggioranza dei voti validamente espressi. In questo contesto, la scelta degli elettori assume un valore diretto e immediato.
Al di là delle posizioni favorevoli o contrarie, il referendum sollecita una riflessione più ampia sul modello di giustizia e sui meccanismi di equilibrio tra le funzioni. Il confronto riguarda temi strutturali: l’autogoverno, la rappresentanza interna e il ruolo delle dinamiche associative. Soprattutto, si inserisce in un dibattito che coinvolge istituzioni, operatori del diritto e cittadini. Per orientarsi in modo consapevole è utile analizzare il contenuto della riforma e le conseguenze giuridiche dell’esito referendario, evitando letture semplificate o esclusivamente politiche. Magari allontanandosi per queste ultime settimane dai social…
Ah…dimenticavo. Qual è il mio pensiero? Personalmente mi sembra alquanto incomprensibile la ritrosia a voler separare la carriera e la professionalità tra chi giudica e chi indaga. Sono compiti strutturalmente diversi e che richiedono anche ben diverse capacità, competenze e finanche predisposizioni caratteriali. E poi, proprio non comprendo perché un organo tecnico (non politico!), quale quello di governo della magistratura, debba essere “eletto”, così prestandosi al sistema delle “correnti”, che altro non sono se non partiti all’interno della magistratura. Che poi questa riforma, pur aspettata da anni, si potesse far meglio, è fuor di dubbio. Per cui, alla fine, la scelta cui siamo chiamati è: ci teniamo il sistema attuale o ci apriamo ad uno nuovo, che peraltro dovrà essere ulteriormente disciplinato con leggi e regolamenti ordinari? Incredibilmente, nell’attuale schieramento politico quelli che si presentano come “progressisti” sono per il NO, mentre quelli che si presentano come “conservatori” sono per il SI. Ma qui siamo nell’ambito delle strane contraddizioni della politica italiana…








